ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
Con la Finanziaria 2016 è stata prevista la possibilità per le società di effettuare assegnazione agevolata dei beni soci e trasformazione agevolata in società immobiliari di gestione, entro il 30.09.2016. Le agevolazioni in questione sono, in questo modo, state estese anche alle società di comodo, le quali non rientravano nella normativa precedentemente in vigore.
Nello specifico, possono usufruire dell’assegnazione agevolata le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società in nome collettivo; mentre risultano escluse le cooperative, i consorzi e gli enti non commerciali.
I soggetti beneficiari di tale istituto sono coloro che rivestono la figura di socio all’atto dell’assegnazione e che risultano iscritti nel libro dei soci alla data 30.09.2015, in caso di assenza di libro soci è comunque necessario che l’identità dei soci sia provata attraverso apposita procedura.
Per quanto riguarda i beni oggetto di assegnazione, questi possono essere immobili, sia che essi siano strumentali per natura o immobili merce e ad uso abitativo, e beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati.
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
Essenziale al fine dell’assegnazione è il principio della par condicio tra i soci, che deve essere rispettata e in base alla quale i beni devono essere assegnati a tutti i soci sulla base delle quote di partecipazione al capitale sociale. Inoltre, l’assegnazione agevolata richiede il versamento di un’imposta sostitutiva dell’ IRPEF/IRES/IRAP sulla differenza tra il valore normale e il costo fisicamente riconosciuto dei beni; in generale tale imposta è pariall’8% o al 10,5% per le società non operative in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti al momento dell’assegnazione.
EFFETTI
La disciplina contenuta nella Finanziaria 2016 non prevede alcune agevolazioni ai fini IVA al fine di non creare interferenze con le apposite normative UE. In caso di assegnazione esente IVA è necessario operare una rettifica della detrazione in misura pari ai decimi mancanti al compimento del decennio dall’acquisto. Per l’assegnazione dei beni è prevista la riduzione alla metà dell’imposta di registro e all’applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.
Facendo riferimento ai soci invece, la data di assegnazione rappresenta il momento iniziale ai fini dellaplusvalenza.
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