CERTIFICAZIONE UNICA 2016
A partire dallo scorso anno i contribuenti sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, la Certificazione Unica attestante i redditi di lavoro dipendente oltre ai redditi da lavoro autonomo corrisposti nell’anno precedente.
La Certificazione deve essere utilizzata anche per attestare i redditi corrisposti che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e i dati previdenziali e assistenziali; inoltre la Finanziaria 2016ha apportato alcune modifiche, ampliando i dati da riportare nella dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate ha effettuato una differenziazione per quanto riguarda la Certificazione Unica, distinguendo la versione sintetica da quella ordinaria. Nel primo caso si tratta di una riproposizione della CU 2015 e deve essere consegnata agli interessati entro il 28 febbraio o comunque entro 12 giorni dalla richiesta in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Facendo riferimento alla Certificazione Unica Ordinaria, questa deve essere inviata all’Agenzia entro il 7 marzo.
Entrambe le versioni sono composte da tre prospetti: “Dati anagrafici” del sostituto e del precettore, “Certificazione lavoro dipendente” e “Certificazione lavoro autonomo”.
PROSPETTI
Considerando brevemente i Dati anagrafici del sostituto e del precettore, non sono da segnalare particolari variazioni in seguito alla Finanziaria 2016; in ogni caso è importante ricordare che per quanto riguarda i dati del sostituto d’imposta, oltre al codice fiscale e i dati anagrafici, devono pervenire anche il codice attività e il codice sede.
Per la Certificazione lavoro dipendente le novità introdotte riguardano sia la parte “Dati fiscali” che la parte “Dati previdenziali e assistenziali”, in particolare per quanto riguarda la seconda tipologia è stata inserita la nuova Sezione 4 “altri enti” destinata ai dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata ad enti diversi dall’INPS.
Infine, facendo riferimento alla Certificazione lavoro autonomo, questo è riservato al sostituto che nel 2015 abbia erogato compensi relativi a redditi di lavoro autonomo, provvigioni anche occasionali e indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone.
SANZIONI
Di recente è stato rivisto anche il regime sanzionatorio in materia di Certificazione Unica, in particolare dall’1.1.2016 è prevista sanzione pari a € 100 per ogni CU, fino ad un massimo di € 50.000, in caso di errata trasmissione e pari a €33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000 se la CU è trasmetta corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.
Lo Studio Di Santo & Della Monica – Dottori Commercialisti è a disposizione dei propri clienti o comunque per tutti i lettori del nostro Blog per qualsiasi dubbio in materia di Certificazione Unica 2016. Per qualunque necessità non esitare a contattarci e a fissare un appuntamento presso i nostri uffici.